Art. 16.
(Organizzazione dell'ACS).

      1. L'ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridica amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende inoltre gli uffici tematici di staff del direttore generale, che lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi dell'APS.
      2. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.
      3. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:

          a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;

          b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi ed agli istituti afferenti al sistema delle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali;

          c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi ed i progetti multibilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.

      4. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera,

 

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alle missioni e ai trasferimenti all'estero.
      5. Uno specifico ufficio dell'ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, documentazione e banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ACS.